Dichiarazione dei redditi — modello 730
Presentazione della dichiarazione annuale da parte di lavoratori dipendenti e pensionati.
Adatta la scheda alla tua situazione
La scheda qui sotto si aggiorna automaticamente: documenti, passaggi e informazioni cambiano in base a quello che scegli.
Chi può presentare la domanda
- Essere lavoratore dipendente, pensionato o percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
- Non trovarsi in una delle situazioni che impongono l'utilizzo del modello Redditi Persone Fisiche, fra cui il possesso di redditi d'impresa o di lavoro autonomo con partita IVA.
- La dichiarazione può essere presentata anche in assenza di un sostituto d'imposta, con le modalità previste per il cosiddetto 730 senza sostituto.
Documenti da preparare
Spunta le voci man mano che raccogli i documenti. Le voci contrassegnate riguardano solo situazioni specifiche.
Procedura passo per passo
- Verifica di poter utilizzare il modello 730Il 730 è riservato a lavoratori dipendenti, pensionati e a chi percepisce redditi assimilati. Non può essere utilizzato da chi possiede partita IVA con redditi d'impresa o di lavoro autonomo, da chi ha percepito determinati redditi da capitale o redditi prodotti all'estero in specifiche circostanze, o da chi deve presentare dichiarazioni particolari: in questi casi si utilizza il modello Redditi Persone Fisiche.
- Raccogli la documentazione delle spese detraibili e deducibiliPredisponi le ricevute delle spese sanitarie, degli interessi passivi sui mutui, dei premi assicurativi, dei contributi previdenziali, delle spese di istruzione, dei canoni di locazione, delle erogazioni liberali e degli interventi edilizi. Molti di questi dati confluiscono automaticamente nella precompilata, ma non tutti: le spese non trasmesse dagli operatori vanno inserite manualmente e documentate.
- Accedi alla dichiarazione precompilataDalla fine di aprile la precompilata è disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, accessibile con SPID, CIE o CNS. Contiene i dati trasmessi da datori di lavoro, enti pensionistici, farmacie, strutture sanitarie, banche, assicurazioni e amministratori di condominio. È possibile delegare l'accesso a un familiare o a un intermediario.
- Controlla riga per riga i dati precaricatiLa precompilata è un punto di partenza, non un documento verificato. Vanno controllati in particolare i redditi da lavoro, le detrazioni per familiari a carico, le spese sanitarie e gli oneri detraibili. Ricorda che il familiare è fiscalmente a carico entro i limiti di reddito previsti, e che l'inserimento di un familiare che ha superato la soglia genera un recupero d'imposta.
- Decidi se accettare o modificare la dichiarazioneSe accetti la precompilata senza modifiche, o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito e dell'imposta, non sarai soggetto al controllo formale sui dati relativi agli oneri comunicati all'Agenzia: è il principale vantaggio di questa modalità. Se invece intervieni sui dati rilevanti, il controllo formale resta possibile e dovrai conservare la documentazione.
- Trasmetti la dichiarazione entro il termineIl termine per l'invio è il 30 settembre, identico per tutte le modalità di presentazione. Non conviene attendere gli ultimi giorni: il sistema registra picchi di traffico e un eventuale problema tecnico o una documentazione incompleta possono compromettere il rispetto della scadenza.
- Verifica il conguaglio o il rimborsoIl conguaglio è effettuato dal sostituto d'imposta sulla prima retribuzione o rata di pensione utile successiva alla trasmissione. Un credito si traduce in un rimborso in busta paga, un debito in una trattenuta. Controlla il cedolino del mese interessato per verificare la corretta esecuzione.
- Conserva la documentazioneLe ricevute e i documenti giustificativi delle spese vanno conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione, termine entro il quale l'Amministrazione può esercitare l'attività di accertamento. La conservazione è a carico del contribuente anche quando ci si è avvalsi di un CAF.
Adempimenti successivi
Passaggi da non trascurare una volta conclusa la pratica.
- Conserva la ricevuta di avvenuta trasmissione: è la prova del rispetto del termine.
- Verifica sul cedolino o sull'estratto conto l'esecuzione del conguaglio nei tempi previsti, e segnala tempestivamente eventuali anomalie.
- Se ti accorgi di un errore a tuo sfavore, valuta la presentazione del modello integrativo entro il 25 ottobre; per errori a favore dell'Erario è possibile il ravvedimento operoso.
- Archivia la documentazione delle spese per il periodo di accertamento, organizzandola per anno d'imposta.
Avvertenze e casi particolari
- La precompilata non è verificata. I dati precaricati provengono da soggetti terzi e possono essere incompleti o errati. La responsabilità della dichiarazione resta del contribuente: accettare senza controllare è la causa più frequente di comunicazioni di irregolarità.
- Familiari a carico. Un familiare è fiscalmente a carico solo entro i limiti di reddito previsti dalla normativa. Indicare come a carico un familiare che ha superato la soglia comporta il recupero delle detrazioni indebitamente fruite, con sanzioni e interessi.
- Spese sanitarie. Sono detraibili solo le spese effettivamente sostenute e documentate, al netto di quanto rimborsato da assicurazioni o fondi sanitari. Le spese rimborsate integralmente non danno diritto ad alcuna detrazione.
- Conguaglio non eseguito. Se il rapporto di lavoro cessa prima del conguaglio, il credito non viene rimborsato in busta paga: in questo caso l'importo è recuperato in dichiarazione o erogato dall'Agenzia delle Entrate.
Riferimenti ufficiali
Verifica delle informazioni
Ultimo controllo: 16 agosto 2026
Le informazioni di questa scheda sono state verificate sulla documentazione pubblicata da Agenzia delle Entrate.
Importi, soglie e scadenze cambiano di norma fra gennaio e marzo. Se noti un'informazione superata o un errore, la segnalazione è benvenuta: le correzioni hanno la precedenza su qualsiasi altra modifica. Prima di presentarti allo sportello verifica sempre le indicazioni dell'ente territorialmente competente.