Assegno unico e universale per i figli
Sostegno economico mensile per i figli a carico fino a ventuno anni e oltre in caso di disabilità.
Adatta la scheda alla tua situazione
La scheda qui sotto si aggiorna automaticamente: documenti, passaggi e informazioni cambiano in base a quello che scegli.
Chi può presentare la domanda
- Avere figli a carico di età inferiore a ventuno anni, oppure figli con disabilità senza limiti di età.
- Per i figli di età compresa fra diciotto e ventuno anni, ricorrere in una delle condizioni previste: studio, formazione, tirocinio, lavoro con reddito inferiore alla soglia, iscrizione come disoccupato o servizio civile.
- Essere residenti e domiciliati in Italia, essere cittadini italiani, dell'Unione o titolari di un titolo di soggiorno idoneo, ed essere soggetti al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia.
- La domanda è presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale; al compimento della maggiore età il figlio può richiedere la corresponsione diretta della quota che lo riguarda.
Documenti da preparare
Spunta le voci man mano che raccogli i documenti. Le voci contrassegnate riguardano solo situazioni specifiche.
Procedura passo per passo
- Verifica il diritto alla prestazioneL'assegno spetta per i figli a carico fino al compimento dei ventuno anni, purché per la fascia fra i diciotto e i ventuno anni ricorra almeno una delle condizioni previste: frequenza di un percorso di studio o di formazione, svolgimento di un tirocinio o di un'attività lavorativa con reddito complessivo inferiore alla soglia stabilita, iscrizione come disoccupato presso i servizi per l'impiego, o svolgimento del servizio civile universale. Per i figli con disabilità non opera alcun limite di età.
- Presenta o rinnova l'ISEEL'importo dell'assegno è determinato in funzione dell'ISEE del nucleo familiare. In assenza di un ISEE valido la prestazione viene comunque erogata, ma nella misura minima prevista. Presentare la DSU prima di inoltrare la domanda consente di ricevere fin dalla prima mensilità l'importo effettivamente spettante.
- Presenta la domanda all'INPSLa domanda si presenta nell'area riservata del sito dell'INPS con SPID, CIE o CNS, tramite patronato oppure attraverso il contact center. Va indicato un solo genitore come richiedente, ma è possibile richiedere la ripartizione dell'importo in parti uguali fra i due genitori, indicando entrambi gli IBAN.
- Indica le condizioni che danno diritto alle maggiorazioniNella domanda vanno segnalate le situazioni che comportano un incremento dell'importo: figli con disabilità, madri di età inferiore a ventuno anni, nuclei con entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro, nuclei numerosi e figli di età inferiore a un anno. Le maggiorazioni non sono riconosciute d'ufficio se le condizioni non risultano dai dati in possesso dell'Istituto.
- Verifica l'accoglimento e la decorrenzaLo stato della domanda è consultabile nell'area riservata. Per le domande presentate entro il 30 giugno la prestazione decorre dal mese di marzo, con corresponsione degli arretrati; per quelle presentate successivamente la decorrenza è fissata al mese successivo alla presentazione, senza recupero dei periodi precedenti.
- Controlla i pagamentiL'erogazione avviene con cadenza mensile sull'IBAN indicato. Le date di accredito sono pubblicate dall'INPS e possono variare di qualche giorno da un mese all'altro. Nell'area riservata è disponibile il dettaglio degli importi corrisposti, utile per verificare l'applicazione delle maggiorazioni.
Adempimenti successivi
Passaggi da non trascurare una volta conclusa la pratica.
- Verifica ogni anno, nei primi mesi, di avere un ISEE valido: è l'adempimento che con maggiore frequenza determina la riduzione dell'importo alla misura minima.
- Comunica tempestivamente le variazioni dell'IBAN: un accredito non andato a buon fine sospende i pagamenti fino alla regolarizzazione.
- Se il figlio compie diciotto anni, verifica la sussistenza di una delle condizioni richieste per la prosecuzione e aggiorna la domanda.
- In caso di separazione, concorda con l'altro genitore la ripartizione dell'assegno e aggiorna la domanda in modo coerente con il provvedimento del giudice.
Avvertenze e casi particolari
- Scadenza dell'ISEE. Da gennaio, in assenza di un ISEE valido, l'assegno è corrisposto nella misura minima. Il ricalcolo con arretrati è possibile solo se la DSU è presentata entro il 30 giugno; oltre tale termine gli importi non recuperati sono definitivamente persi.
- Maggiorazioni non automatiche. Le condizioni che danno diritto agli incrementi devono risultare dalla domanda o dagli archivi dell'Istituto. Situazioni non segnalate, come una disabilità riconosciuta successivamente, non producono effetti retroattivi oltre i limiti previsti.
- Figli maggiorenni. Al compimento dei diciotto anni l'assegno prosegue solo in presenza delle condizioni previste, che vanno dichiarate. Il compimento dei ventuno anni determina la cessazione, salvo il caso di figli con disabilità.
- Genitori separati. In assenza di indicazioni, l'assegno è corrisposto per intero al genitore richiedente. La ripartizione al cinquanta per cento va richiesta espressamente e deve essere coerente con quanto disposto dal giudice.
Riferimenti ufficiali
Verifica delle informazioni
Ultimo controllo: 16 agosto 2026
Le informazioni di questa scheda sono state verificate sulla documentazione pubblicata da INPS.
Importi, soglie e scadenze cambiano di norma fra gennaio e marzo. Se noti un'informazione superata o un errore, la segnalazione è benvenuta: le correzioni hanno la precedenza su qualsiasi altra modifica. Prima di presentarti allo sportello verifica sempre le indicazioni dell'ente territorialmente competente.